Prima applicazione della sanzione “a carico del soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte” ex art. 12-bis comma III del Decr.legisl. 28/2010 (Riforma Cartabia).

Il Tribunale di Palermo con Sentenza 4942 del 15/10/2024 del dott. F. Lo Presti, aderendo a specifica richiesta della Parte Istante ha dato concreta applicazione all’ulteriore ed innovativo strumento sanzionatorio a carico della Parte che “non ha partecipato alla mediazione”.
Tale strumento si aggiunge a quello ormai più che decennale, previsto dal comma II dell’art. 12-bis (la sanzione in favore dell’Erario, ma che oggi è passata dalla misura pari a quella del doppio del CU) ma che per un verso è dovuta, al contrario di quello di cui al comma II, solo in caso in cui “l’assente ingiustificato alla mediazione” sia anche “soccombente”, ma per altro verso la somma (determinanda dal Giudice nel massimo delle spese legali) è in questo caso in favore della Parte Istante della mediazione, ma che sia risultata anche “vittoriosa” nel procedimento giudiziale.

Pertanto al ricorrere di entrambi i requisiti il Giudice “può” (mentre in favore dell’Erario “deve”) disporre anche tale sanzione che si può considerare “accessoria” all’ulteriore condannatorio (petitum e spese legali), ma che certamente se fatta oggetto di orientamento diffuso e dominante dei Tribunali potrà indurre il “riottoso ed indolente” partecipante alla mediazione a non più disertare l’Istituto principe della deflazione della Giustizia in Italia.

Inoltre pare doveroso evidenziare anche che tale auspicabile formazione della concreta applicazione di entrambe le sanzioni previste dall’art. 12-bis potrà certamente accrescere in misura importante la percentuale di partecipazione alla Mediazione di quelle categorie di soggetti (Istituti bancari e Finanziarie, Aziende Ospedaliere pubbliche, Compagnie assicurative e Condomini), che finora hanno mostrato nei quasi 15 anni di vita della “Mediazione civile” di preferire ostinatamente di disertare agli Incontri, così facendo relegare le rispettive materie obbligatorie (controversie bancarie, responsabilità professionale medica, assicurativa e condominio) agli ultimi posti delle statistiche ministeriali per “partecipazione” e con ovvie conseguenze in ordine al “mancato effetto deflattivo” della Mediazione in tali materie, stante la colpa dei soggetti istituzionalmente deputati a ricevere le richieste dei Terzi.

Infine non può evidenziarsi che anche la concreta applicazione da parte dei Tribunali di quanto disposto dall’Ultimo comma dell’art. 12-bis e cioè la comunicazione all’Autorità garante (quindi Banca d’Italia per la Banche, Corte dei Conti per le Aziende ospedaliere pubbliche e Ivass per le Assicurazioni) ai fini dell’ulteriore importante sanzione ivi disciplinata, completa il panorama degli strumenti “sanzionatori” voluti dal Legislatore della “Riforma Cartabia” al fine di provocare e realizzare l’effetto “deflattivo” auspicato.

Di seguito il testo integrale della Sentenza del Trib. di Palermo 4942/2024 del 15/10/2024

Avv. Cristiano Pagano

(Presidente Concilium A.D.R.)