Il Decreto legislativo prevede che si possa esperire la mediazione in tutte le materie che hanno per oggetto diritti disponibili.
Tutte le materie che rientrano nel diritto civile e commerciale.
Il Decreto legislativo prevede, inoltre, che nell’ambito di detti diritti disponibili vi sono alcune materie rispetto alle quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che non è possibile adire le vie legali ordinarie se non dopo avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione davanti un Organismo iscritto nel registro in quanto accreditato dal Ministero della Giustizia.
Al di fuori di dette materie la mediazione rimane facoltativa.
Ciononostante la Direttiva Comunitaria 2008/52/CE, efficace di diritto nel Nostro ordinamento, introduce l’istituto della mediazione sollecitata dal Giudice.
Il Giudice, nell’ambito dei diritti disponibili dove la mediazione rimane facoltativa, valutata l’opportunità discrezionalmente, può ordinare le parti o esperire un tentativo di mediazione, che diventa quindi obbligatorio.